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16 Luglio 2024

ZES Unica: arrivano le Faq delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce in extremis alcuni dubbi e fornisce dettagli operativi sull'agevolazione fiscale per gli investimenti nel Mezzogiorno.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ai tempi supplementari una serie di Frequently Asked Questions (Faq) relative al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica, fornendo alcuni chiarimenti per le imprese che intendono beneficiare di questa importante agevolazione fiscale.

Un aspetto fondamentale chiarito dalle Faq riguarda la possibilità per una singola impresa di presentare più progetti di investimento con ognuno un proprio limite minimo e massimo di spesa. L’Agenzia conferma questa opzione, specificando però che ogni progetto deve rispettare due requisiti fondamentali:

  1. deve essere realizzato nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e il 15.11.2024;
  2. ognuno non può superare il limite massimo di 100 milioni di euro e ognuno deve essere almeno pari a 200 mila euro.

Le Entrate forniscono anche importanti chiarimenti sulla data di realizzazione degli investimenti agevolabili per il credito d’imposta ZES Unica. Per determinare il momento esatto in cui gli investimenti si considerano effettuati, si applicano le disposizioni degli artt. 109, cc. 1 e 2, e 110 del Tuir (D.P.R. 917/1986), indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa. Pertanto, per considerare un investimento come ultimato, si fa riferimento all’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. In particolare:

  • per i beni mobili vale la data di consegna o spedizione;
  • per gli immobili e i terreni vale la data di stipulazione dell’atto.

Di conseguenza, non è necessario che i beni oggetto dell’investimenti siano completamente pagati entro il 15.11.2024. Il costo di beni acquistati dopo il 15.11.2025 non sarà considerato ai fini del credito d’imposta. Alla stessa maniera, eventuali ordini effettuati o acconti versati entro il 15.11.2024 non saranno rilevanti se l’investimento non è finalizzato entro tale data. Infine, nessuna specifica dicitura viene prevista come da indicare nelle fatture o altri documenti degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili.

Le Faq affrontano anche situazioni specifiche che potrebbero generare dubbi interpretativi. Ad esempio, viene chiarito che il mero passaggio di quote societarie non costituisce un investimento ammissibile ai fini dell’agevolazione. Questa precisazione è particolarmente rilevante per operazioni di fusione e acquisizione che potrebbero essere erroneamente considerate come investimenti nella ZES.

Le Faq specificano che un’impresa con sede legale al di fuori della ZES Unica può comunque beneficiare del credito d’imposta se l’investimento è destinato a una struttura produttiva ubicata all’interno della zona agevolata.

Un’attenzione particolare è riservata al settore agricolo e della pesca. Le Faq chiariscono che le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 D.L. 124/2023. Per queste imprese, l’art. 16-bis D.L. 123/2024 prevede una specifica forma di credito d’imposta, riconoscendo le peculiarità di questi settori economici fondamentali per molte aree del Mezzogiorno. Per l’individuazione del settore di appartenenza, si fa riferimento al codice ATECO 2024 indicato nel modello di comunicazione relativo alla struttura produttiva dove viene realizzato l’investimento.

La cumulabilità del credito d’imposta ZES Unica con altre agevolazioni è un altro aspetto cruciale affrontato nelle Faq. Si conferma la possibilità di cumulare il credito con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle normative europee. Inoltre, è ammessa la cumulabilità con altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, viene esplicitamente esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta “Transizione 5.0” per i medesimi costi ammissibili, come stabilito dall’art. 38, c. 18 del D.L. 19/2024.

Infine, per quanto riguarda la fruizione del credito d’imposta, è importante notare che non è previsto un termine finale di utilizzo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Tuttavia, il bonus non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile.

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