Diritto del lavoro e legislazione sociale
16 Novembre 2023
Dal 17.12.2023 tutte le aziende che occupano almeno 50 lavoratori dovranno adeguarsi alle nuove norme in materia di whistleblowing: le regole per conteggiare i lavoratori e definire la base di computo.
Tutti i soggetti che hanno occupato nell’anno precedente una media superiore a 249 dipendenti hanno l’obbligo dal 15.07.2023 di rispettare le nuove procedure per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. A partire dal 17.12.2023 questo adempimento sarà esteso a tutte le aziende che hanno occupato nell’anno precedente almeno 50 lavoratori subordinati, indipendentemente dal fatto che l’assunzione sia caratterizzata o meno dall’apposizione di un termine.
Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati occorre fare riferimento, di volta in volta, all’anno precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso. Il primo anno da considerare è il 2022, ossia l’anno precedente rispetto a quello di entrata in vigore della norma, e il periodo utile per conteggiare la media dei lavoratori è il 31.12.
Una domanda che le aziende e i tecnici del settore si pongono ormai da diversi mesi riguarda la modalità di calcolo del valore medio dei dipendenti e a tal proposito è recentemente intervenuta anche Confindustria con un vademecum.
Ai fini del computo della media annua dei lavoratori impiegati nel settore privato, necessaria per stabilire quando si supera la soglia dei 50 lavoratori, ANAC ha specificato che si deve fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l’anno in corso (ovvero il 2023), specificando inoltre che “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati Inps) al 31.12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa è di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura”.
È necessario sottolineare come il richiamo alle visure camerali comporti che il computo avvenga “per teste” e cioè in base al numero complessivo di addetti, a prescindere dall’effettiva durata dei singoli rapporti di lavoro, così come specificato anche dal vademecum di Confindustria.
Tuttavia, come ribadito più volte da Confindustria stessa, ai fini del computo dei lavoratori, si dovrebbe fare riferimento al dettato dell’art. 27 D.Lgs. 81/2015, secondo cui “ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro”.
L’auspicio è pertanto quello che sia consentito di calcolare la media dei lavoratori in termini di “ULA” (unità lavorativa annua), ossia tenendo conto dell’effettiva durata di ciascun rapporto, fermo restando che il termine temporale di riferimento, in questo caso, non sarà di 2 anni, come previsto dal citato art. 27, bensì di 1 anno, come previsto dall’art. 2, c. 1, lett. q) n.1) del decreto; a oggi, tuttavia, la modalità di calcolo del computo non può ritenersi chiaramente definita.