Paghe e contributi
09 Marzo 2024
L’Agenzia delle Entrate fornisce un interessante chiarimento in tema di welfare che l’azienda vorrebbe riconoscere alle lavoratrici madri a seguito della fruizione del congedo di maternità obbligatoria.
È con la risposta ad interpello n. 57/2024 che l’Agenzia delle Entrate fornisce un interessante chiarimento in tema di welfare legato alle lavoratrici madri.
Nello specifico l’istante ha chiesto se sia possibile, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, riconoscere alle lavoratrici madri beni e servizi in regime di welfare, il cui valore verrebbe calcolato considerando una somma equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo parentale a carico dell’Inps e il 100% della retribuzione mensile lorda. In presenza di un piano welfare aziendale già avviato, l’azienda chiede nell’interpello se tale operazione possa soddisfare i requisiti di non imponibilità come previsti dall’art. 51, cc. 2 e 3 del Tuir.
L’azienda intenderebbe quindi, al termine del periodo di astensione obbligatoria, per tre mensilità, calcolare l’importo di integrazione al 100% rispetto all’astensione facoltativa indennizzata dall’Inps, e riconoscere tale valore in quote welfare da accreditare alla lavoratrice sul proprio personale conto welfare già in essere, applicando lo stesso trattamento contributivo e fiscale applicato al welfare fino a quel momento riconosciuto.