Imposte dirette
25 Marzo 2024
Tra i benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un piano welfare aziendale, la fruizione di servizi di mobilità sostenibile, utilizzati tramite un’apposita App, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (Ag. Entrate, interpello 21.03.2024, n. 74).
I servizi concessi ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale, destinati alla mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, mediante l’utilizzo di un’apposita App, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 2, lett. f) del Tuir e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 21.03.2024, n. 74, proposto da una società che intende realizzare un’applicazione per l’accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai propri dipendenti e offerta anche a imprese terze sulla base di appositi contratti. Più precisamente, la società istante intende realizzare una serie di servizi che riguardano: