Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
16 Febbraio 2023
La risposta della D.R.E. Lombardia n. 904-2020/2022 crea un equivoco sull’estensione dell’obbligo di asseverazione alle spese relative al rilascio del visto di conformità sui bonus edilizi.
Nessuna detrazione per le spese del professionista che rilascia il visto di conformità sulla pratica “Superbonus 110%” se le spese stesse non sono contenute nell’asseverazione di congruità di cui all’art. 119, c. 13 D.L. 34/2020. Questo è quanto si ricava dalla risposta n. 904-2020/2022 fornita dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia a un professionista che chiedeva chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare lo sconto in fattura alle proprie prestazioni afferenti al rilascio del visto che non erano state ricomprese nell’asseverazione.
Partiamo dal dettato normativo che dispone testualmente: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11” (art. 119, c. 15 D.L. 34/2020). Dal tenore letterale dell’art. 119, c. 13 D.L. 34/2020, si desume inoltre che la congruità deve essere attestata con riferimento alle spese agevolabili. Da ciò deve derivare che, essendo ricomprese tra le spese agevolabili anche quelle professionali tecniche e quelle per il rilascio del visto di conformità, tale congruità dovrebbe ricomprendere anche tali spese.
C’è però un piccolo problema. Mentre con riguardo alle spese strettamente afferenti agli interventi si fa riferimento a specifici prezzari, nulla è disposto riguardo alle spese professionali. In relazione alle spese tecniche, il D.M. 6.08.2020 (c.d. Decreto Requisiti) aveva chiarito che la loro congruità poteva basarsi sui valori massimi indicati nel D.M. Giustizia 17.06.2016. Quest’ultimo, tuttavia, non ricomprende le spese professionali connesse al rilascio del visto di conformità. È perciò di tutta evidenza che il professionista asseveratore dovrebbe attestare la congruità di una spesa per la quale non ha alcuna competenza tecnica e, soprattutto, alcun parametro di riferimento.
Se ne potrebbe dedurre allora che l’asseverazione avrebbe il solo scopo di “certificare” il totale delle spese agevolabili e la loro imputazione a ogni singolo intervento, comprese, quindi, le spese del professionista che rilascia il visto. Peraltro, la stessa ENEA, in una nota di chiarimento, aveva citato, a titolo esemplificativo, le spese connesse al rilascio del visto tra quelle oggetto di asseverazione.
Ma c’è un altro problema. Se in linea di massima si può condividere l’interpretazione della D.R.E. Lombardia nel caso di interventi in cui il contribuente opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (il professionista che rilascia il visto rientra tra i soggetti coinvolti nella catena di adempimenti), qualche problema potrebbe sorgere nel caso in cui il contribuente optasse per l’utilizzo della detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi. In tal caso e limitatamente al superbonus, asseverazione e visto di conformità sono obbligatori (salvo alcune eccezioni per il visto): tuttavia, l’asseverazione viene rilasciata al termine dei lavori (o per singolo SAL), mentre il visto di conformità sarà apposto non contestualmente all’asseverazione, ma probabilmente con molti mesi di ritardo e il professionista che rilascia tale visto potrebbe non essere noto (e probabilmente non lo è) al momento dell’asseverazione.
Quindi, che fare in questi casi? La spesa del visto non è detraibile? Chiedere un’asseverazione postuma? Chi scrive è del parere che la risposta della D.R.E. Lombardia abbia creato un equivoco da chiarire prima che diventi prassi ufficiale.