IVA

13 Giugno 2024

Visto di conformità valido anche senza identità soggettiva

Compensazione del credito Iva legittima anche se la dichiarazione è stata trasmessa da un professionista differente rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità; tuttavia, è necessario che entrambi i soggetti siano muniti dei requisiti professionali.

Con la sentenza 11.04.2024, n. 185 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha sancito la legittimità della compensazione del credito Iva anche qualora la relativa dichiarazione sia stata trasmessa da un professionista differente rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità, sempre che entrambi i soggetti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998.

La questione dell’identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione è stata affrontata più volte dall’Agenzia delle Entrate: rispetto all’orientamento espresso finora dall’Ufficio, la pronuncia in esame rappresenta un’interpretazione “innovativa”.

In particolare, nella circolare n. 21/E/2009, è stato affermato che “la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

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