Diritto del lavoro e legislazione sociale

20 Dicembre 2024

Visite mediche ai lavoratori: cosa è cambiato?

Si propone, di seguito, un’analisi sulle condizioni di visita medica ai lavoratori, attraverso un’analisi delle modifiche normative registrate negli ultimi 2 anni.

Il D.D.L. Lavoro ha apportato significative modifiche all’istituto della visita medica ai lavoratori.

A far data dalla prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove regole saranno le seguenti:

1. visite mediche preventive preassuntive. La visita medica preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione;

2. visite mediche per assenze prolungate. Il medico competente potrà decidere se effettuare una visita per assenze continuative di oltre 60 giorni. In caso negativo, sarà comunque tenuto a esprimere un giudizio di idoneità;

3. riduzione degli esami ripetitivi. Il medico deve considerare le indagini e gli esami clinici già effettuati dal lavoratore, evitando duplicazioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.

Queste nuove condizioni, che semplificano e rendono più razionale l’accesso alle visite mediche ed ai relativi esami, si sommano a quanto già previsto in precedenza dal D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023:

1. nomina del medico competente. Obbligo di nomina nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. L’obbligo si estende quindi a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità (richiamando il contenuto dell’Interpello 1/2023 del Ministero del Lavoro);

2. obblighi del medico competente. Diventa obbligatorio richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro; il giudizio di idoneità dovrà tenere conto del suo contenuto;

3. inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, è obbligatorio comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (con pari requisiti) per tale periodo.

Pertanto, a oggi, rileva come:

– sia possibile attivare la sorveglianza sanitaria ogni qualvolta il datore di lavoro ritenga che l’attività possa comportare – anche solo potenzialmente – un rischio per la salute dei lavoratori e tale condizione viene confermata da un medico specializzato in medicina del lavoro;

– designato il medico, lo stesso si dovrà premurare di fornire il nome di un medico competente sostitutivo, nei casi di indisponibilità;

– la visita medica dei lavoratori nuovi assunto potrà avvenire, liberamente, anche in fase preassuntiva e all’atto della visita il lavoratore sarà tenuto a consegnare la scheda sanitaria derivante dal precedente rapporto di lavoro. Questo passaggio renderà più puntuale il giudizio di idoneità elaborato dal medico competente;

– all’atto della visita, il medico potrà scegliere se sottoporre o meno il lavoratore a nuovi esami già svolti durante il precedente rapporto di lavoro;

– parimenti, in caso di assenze prolungate per oltre 60 giorni, il medico potrà decidere di non sottoporlo a nuova visita medica, rilasciando tuttavia un parere scritto.

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