Enti locali
26 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di violazioni antinfortunistiche nell’ambito della PA, risponde il dirigente solo se dotato espressamente di autonomi poteri decisionali e di spesa, altrimenti risponde il sindaco.
Un sindaco di un Comune in Provincia di Oristano è stato condannato al pagamento di un’ammenda pari a 15.000 euro in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e b), 18, c. 1, lett. a) e c), 37, 45 D.Lgs. 81/2008.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando “l’errata applicazione di disposizioni di legge penale, con riferimento all’attribuzione al ricorrente della veste di datore di lavoro, nonostante l’adozione da parte dell’ente di un Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), nel quale si prevedeva l’individuazione di un dirigente dotato di poteri gestionali in materia sanitaria e di valutazione dei rischi, in persona del responsabile dell’Ufficio Tecnico, che aveva anche poteri autonomi e di spesa, con la conseguente erronea attribuzione al ricorrente della veste di datore di lavoro, da individuarsi nel suddetto dirigente responsabile dell’Ufficio Tecnico”.