Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Aprile 2024
Il Consiglio di Stato ha stabilito che rientrano nei poteri dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tutti i casi previsti dall’art. 14 D.Lgs. 124/2004, compresa la violazione del datore di lavoro in materia di contratto collettivo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è legittimato a modificare il livello di inquadramento della categoria contrattuale di alcuni dipendenti rispetto a quello disposto dal datore di lavoro? È il quesito a cui ha cercato di dare risposta la sentenza del Consiglio di Stato 21.03.2024, n. 2778. Oggetto del contendere è l’art. 14 D.Lgs. 124/2004 che recita, al comma 1: “Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”.
E dunque, le irregolarità derivanti dalla violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro rientrano nelle previsioni della norma citata?
I giudici del Consiglio di Stato sottolineano innanzitutto che il potere esercitato dagli ispettori del lavoro ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 124/2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e dell’immediata lesività per la parte alla quale è indirizzato; il provvedimento, infatti, fa scattare immediatamente l’obbligo del datore di lavoro di mettersi in regola e chiudere il procedimento; incide sulla sfera giuridica del destinatario imponendogli un facere, pena la comminatoria di una sanzione.