Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Dicembre 2024
L’INL, con la nota 25.09.2024, n. 7020, ha fornito alcuni chiarimenti sul rilascio di autorizzazioni relative a strumenti di controllo a distanza, nel caso in cui il titolare del trattamento dei dati non coincida con il datore di lavoro.
L’art. 4 L. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Se questi sono “richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”.
Non di rado si verificano fattispecie che rientrano nel dettato normativo appena riassunto nelle quali il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale con il medesimo istante (succede, ad esempio, nei contratti di appalto o di franchising).