Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Ottobre 2024
Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa preventiva sui sistemi di cui all’art. 4, c. 1 L. 300/1970 è ammesso solo nel caso in cui il datore di lavoro è anche il titolare dei dati acquisiti.
L’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza o di altri strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori deve essere presentata dal soggetto a cui fa capo la motivazione giustificatrice dell’autorizzazione stessa, nei termini contemplati dall’art. 4, c. 1 L. 300/1970, e che assume, ai fini privacy, la titolarità del trattamento dei dati acquisiti con detti sistemi.
Quanto sopra è il condivisibile assunto a cui è giunta la Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’INL con la nota 25.09.2024, n. 7020, secondo cui l’istanza in argomento deve essere rigettata allorquando presentata da un datore di lavoro che non risulta essere il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede l’autorizzazione e che gli stessi sistemi, invece, sono riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e come tale estraneo all’istanza, ancorché collegato con il titolare del rapporto di lavoro in virtù di rapporti di natura commerciale.
A titolo esemplificativo, l’INL evidenzia che laddove il datore di lavoro sia obbligato contrattualmente all’installazione di sistemi GPS i cui dati siano nella disponibilità della società committente, non sarà possibile procedere a rilasciare l’autorizzazione amministrativa prevista dal citato art. 4 L. 300/1970.