Imposte dirette
25 Ottobre 2023
Arrivano le semplificazioni delle norme in materia di adempimenti tributari e anche il “Garante dei contribuenti”.
Con due diversi decreti attuativi della legge delega fiscale il Governo, lo scorso 23.10.2023 ha licenziato gli schemi di decreti legislativi “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente” e “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.
In arrivo anche il Garante nazionale del contribuente, “organo monocratico con sede a Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze per la durata di 4 anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta”: lo prevede il nuovo decreto legislativo che modifica lo Statuto del contribuente. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.
Di seguito illustriamo le novità in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Al via la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione della stessa. Si prevede, inoltre, l’estensione dell’utilizzo del modello 730 a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva.
Vengono esonerati i sostituti d’imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti cosiddetti “forfetari” o di coloro i quali si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile.
Viene semplificato l’adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA da parte dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei predetti indici.
L’art. 8 del decreto legislativo interviene sull’art. 20 D.Lgs. 241/1997, che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Le disposizioni decorrono dai versamenti a saldo relativi all’anno d’imposta 2023.
In particolare, l’art. 20, c. 1 del decreto dispone, tra l’altro, che la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti fino al mese di novembre sia subordinata all’opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica. Con la modifica viene riconosciuto il comportamento concludente in sede di versamento, eliminando l’obbligo di esercizio dell’opzione, si amplia la dilazione dei pagamenti aggiungendo un’ulteriore rata, con scadenza 16.12.
Vengono inoltre unificati i termini di versamenti rateali per i contribuenti titolari e non titolari di partita Iva (entro il 16 di ogni mese).
Viene incrementato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo Iva, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), o ai primi 3 trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16.12 dello stesso anno. Viene inoltre unificato al 16.06 e 16.12 la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta e viene stabilito che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Viene prevista, nei mesi di agosto e dicembre, la sospensione dell’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.
Viene anticipato dal 30.11 al 30.09 il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
Viene previsto, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l’incremento:
Vengono dettate norme di semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva.
Viene consentito in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i servizi dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d’imposta per i medesimi dati.
In caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), si prevede la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto. L’Agenzia procederà alle singole scadenze all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione.
Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.
Viene implementata l’area riservata (cosiddetto “Cassetto fiscale”) dei contribuenti: