Paghe e contributi
23 Marzo 2024
Ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche apportate al D.Lgs. 148/2015 in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali.
L’Inps, con messaggio 19.03.2024, n. 1167, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche apportate al D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, dalla L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali.
Infatti, con la modifica dell’art. 20 D.Lgs. 148/2015, a fare tempo dal 1.01.2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che, ancorché non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto, siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Pertanto, in virtù di tale modifica normativa, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative di cui al D.P.R. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.