IVA
08 Febbraio 2024
Il decreto Semplificazioni ha elevato a 100 euro la soglia minima del versamento periodico Iva e allungato fino al 16.12.2024 la possibilità di rateizzare il saldo. Meno F24 da presentare durante l’anno, quindi, ma c’è una scadenza in più da appuntare.
Soglie più “semplici” per i versamenti periodici Iva e rateazione più lunghe per il saldo, ma niente versamenti Iva sospesi oltre l’anno. Aziende e professionisti dovranno, così, appuntare una nuova (doppia) scadenza per il 16.12.2024. Sono queste alcune delle semplificazioni che hanno trovato conferma nel decreto Semplificazioni legato alla riforma fiscale (D.Lgs. 1/2024).
L’art. 9 D.Lgs. 1/2024 prevede, da una parte, il rialzo a 100 euro della soglia di lire 50.000 (25,82 euro) fino alla quale il versamento periodico (mensile o trimestrale) non va eseguito ma riportato a debito nella liquidazione successiva (VP7 LIPE); dall’altra, però, nell’aggiornare le disposizioni di riferimento (art. 7 c.1/a D.P.R. 542/1999 per i trimestrali; art. 1, c. 4 D.P.R. 100/1998 per i mensili) il decreto dispone che il versamento rinviato debba essere comunque eseguito “entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
La novità si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno 2024 e pertanto è operativa fin dalla scadenza del 16.02.2024, per il mese di gennaio, e del 16.05.2024 per il primo trimestre. Piuttosto scontato quindi che, prima della relativa scadenza, ci sarà anche l’aggiornamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle istruzioni e della modulistica della relativa comunicazione LIPE, attualmente ancorate alla vecchia soglia di 25,82 euro. Da capire poi se il versamento del III° trimestre non eseguito il 16.11, perché non superiore a 100 euro, potrà essere eseguito il 16.12 con il codice tributo 6033 oppure se sarà istituito un nuovo codice; per il versamento del 6011 sotto soglia parrebbe invece ragionevole non porsi ostacoli procedurali.
Il 16.12.2024 diventa anche la dead line per chi vuole rateizzare ex art. 20 D.Lgs. 241/1997. La modifica introdotta dall’art. 8 del decreto Semplificazioni impatta infatti non solo sul saldo e 1° acconto redditi, Irap ed Inps risultante dalla dichiarazione redditi, ma anche sul saldo risultante dalla dichiarazione Iva. Le novità, per espressa previsione, “si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023” e pertanto i contribuenti Iva (come confermano anche le istruzioni Iva/2024 pubblicate lo scorso 15.01.2024) potranno dilazionare il versamento del saldo Iva 2023 fino a un massimo di 10 rate costanti mensili (a partire da lunedì 18.03.2024 con l’ultima il 16.12.2024), con l’aggiunta degli interessi (0,33% mensili) dalla seconda rata.
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Non ci sono dubbi (lo confermano anche le citate istruzioni Iva/2024) sul fatto che anche quest’anno, con l’aggiunta della tradizionale maggiorazione del 0,40% per mese o frazione, il versamento del saldo Iva (unica soluzione o in più rate) possa essere slittare a fine giugno (art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001 e risoluzione n. 73/E/2017), che slitta a lunedì 1.07.2024, con facoltà di ulteriore differimento di 30 giorni ovvero a fine luglio (art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001).
Per i soggetti in “area da concordato preventivo biennale” (soggetti ISA) allo stato attuale non è invece possibile confidare a cuor leggero (bisogna quindi attendere testo definitivo e chiarimenti) nello slittamento a fine luglio senza maggiorazioni (cosa che, per il saldo Iva, appare sinceramente molto strana) come direbbe la bozza del D.Lgs. in materia di procedimento legato alla riforma fiscale (Atto Governo 105/2023) laddove all’art. 37 (sulla base di una formulazione non proprio felicissima) prevede il differimento “entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione” dei versamenti “risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”.
Nessuna attenzione è stata posta dalla norma in oggetto ai versamenti Iva dei forfetari (e ai minimi residuali). Questi soggetti si trovano paradossalmente a versare mensilmente l’Iva sugli acquisti in reverse charge, come conferma peraltro la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023.
Allo stato dell’arte, nonostante realizzino volumi ampiamente inferiori, questi soggetti non possono fruire, nemmeno con la maggiorazione dell’1%, dei termini trimestrali cui possono invece aderire tutti coloro che nell’anno precedente non hanno realizzato volume d’affari superiore a 500.000/800.000 euro a seconda dell’attività. Un problema, particolarmente avvertito negli studi, che risulta amplificato dall’estensione generalizzata della fatturazione elettronica che trascina automaticamente anche l’obbligo dell’esterometro entro il 15 da cui emerge con tutta evidenza la posizione a debito del soggetto.