Revisione e controllo
17 Gennaio 2018
Il collegio sindacale o il sindaco unico incaricato della revisione legale è tenuto a svolgere 2 diverse verifiche periodiche: una tipica dell'organo di controllo da svolgere almeno ogni 90 giorni e una, non soggetta a periodicità prefissata, con i controlli previsti dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e dal principio di revisione SA 250B.
L’organo di controllo, laddove incaricato della revisione legale, deve svolgere e documentare in modo appropriato due diverse tipologie di verifiche periodiche. L’art. 2404 C.C. impone al collegio sindacale di riunirsi almeno ogni 90 giorni per svolgere le attività di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e sul loro concreto funzionamento. Tali verifiche sono rituali, nel senso che prevedono la convocazione della riunione da parte del presidente, la regolare costituzione del collegio con la presenza della maggioranza dei sindaci e la delibera a maggioranza assoluta. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un esercizio a 2 riunioni, decade dall’ufficio. Gli esiti delle riunioni del collegio sindacale devono essere riportati in un verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, va trascritto sull’apposito libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale, annoverato dall’art. 2421, c. 1, n. 5) C.C. tra i libri sociali.
Ai fini della revisione legale, l’art. 14, c. 1, lett. b) prevede che “Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti … verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”. In data 23.12.2014, con determina del Direttore della RGS, è stato pubblicato il principio di revisione SA 250B, in vigore dal 1.01.2015, che ha disciplinato in modo puntuale quanto richiesto dalla lettera b) del citato art. 14.
Non essendo fissata per legge una periodicità, questo principio lascia al giudizio professionale del revisore la pianificazione della frequenza, dell’estensione e delle modalità di effettuazione delle verifiche durante l’esercizio. È però importante che il soggetto incaricato della revisione documenti nelle carte di lavoro le proprie scelte, tenendo in considerazione elementi quali: il settore di attività dell’impresa e la natura delle operazioni svolte; la complessità organizzativa; la numerosità o la frammentazione delle operazioni svolte; il riscontro, in precedenti verifiche periodiche, di carenze procedurali nella tenuta della contabilità sociale, di non conformità nell’esecuzione di adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento ovvero di eventuali errori nelle scritture contabili.
Altro importante chiarimento fornito dal principio SA 250B è quello riguardante il significato dell’espressione “regolare tenuta della contabilità sociale”. Con tale espressione si fa riferimento al rispetto delle disposizioni normative civilistiche e fiscali in merito alla modalità e ai tempi di rilevazione delle scritture contabili, della redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori nonché della rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.
Per quanto riguarda, invece, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, è palese che svolgere la revisione secondo i principi di revisione ISA (Italia) porta, di fatto, ad adempiere a quanto richiesto dall’art. 14. Le verifiche di revisione vanno documentate in apposite carte di lavoro che devono essere distintamente individuabili rispetto a quelle relative all’attività di revisione contabile del bilancio.