Accertamento, riscossione e contenzioso
13 Marzo 2024
Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 12, c. 5 L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) non assume carattere obbligatorio, pertanto, gli atti compiuti successivamente alla sua scadenza restano validi ed efficaci.
Il caso di specie trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta Iva indebitamente detratta da parte del contribuente. L’azione di riscossione traeva la propria origine da un’attività di verifica compiuta da parte della Guardia di Finanza che aveva accertato numerose violazioni alla normativa fiscale.
Il destinatario dell’attività di verifica proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale deducendo in apposito motivo la nullità degli accertamenti effettuati a suo carico in quanto posti in essere successivamente alla scadenza del termine massimo di 30 giorni previsto dall’art. 12, c. 2 L. 212/2000.
Il ricorso veniva accolto da parte dei giudici tributari sia in primo che in secondo grado che ritenevano fondata la tesi rappresentata dal contribuente circa la violazione di un termine di carattere comunque obbligatorio.
L’Amministrazione Finanziaria dava ulteriore impulso al procedimento attraverso un ricorso per Cassazione. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso giungeva all’esame degli Ermellini che lo decidono con l’ordinanza 29.02.2024, n. 5422.