Revisione e controllo
02 Novembre 2024
Il controllo dell'organo di revisione per l'affidamento e per il contratto di servizio assume un’importanza notevole.
L’organo di revisione dell’ente locale, ai sensi dell’art. 4, c. 18 D.L. 138/2011, deve revisionare i contratti di servizio con riferimento alle società in house e a quelle partecipate dall’ente locale. Quello delle procedure di affidamento dei servizi rappresenta l’ambito normativo nel quale la funzione surrogatoria dei principi europei acquista particolare rilevanza.
Si evidenzia che, già nella procedura d’infrazione della Commissione 1999/2184 ex art. 226 del Trattato, la Commissione, nel censurare il vigente quadro normativo di riferimento italiano circa le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, chiariva che anche a prescindere dalla diretta riconducibilità di una determinata fattispecie contrattuale in una delle categorie degli appalti disciplinati dalle direttive europee, gli affidamenti avvenissero nel rispetto dei principi espressione del principio di libera concorrenza del Trattato.
Ragione per cui nella relazione, oltre a motivare le ragioni dell’affidamento, occorre indicare quali interventi infrastrutturali dovrà realizzare l’affidatario, prevedendo un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto terzo, “che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio”.