IVA
12 Febbraio 2024
Alcune categorie di commercianti al minuto, che effettuano la vendita promiscuamente ad aliquote Iva diverse, possono beneficiare di tale metodo che consente, ora anche con le nuove regole della memorizzazione elettronica, di registrare i corrispettivi senza distinzione per aliquota.
L’art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972 prevede che “Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”.
Tale norma che ha assunto la denominazione comune di “ventilazione dei corrispettivi”, è stata attuata con il D.M. Finanze 24.02.1973, n. 3495 che, individuando le categorie dei soggetti ammessi, tra le quali quelle dei commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, di articoli tessili, di vestiario e calzature, di prodotti per l’igiene personale, di prodotti farmaceutici, ha consentito, nelle ipotesi di vendite non documentate da fattura, la possibilità di “provvedere all’annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartirne l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti”, mediante la particolare procedura descritta dallo stesso Decreto.
Tuttavia, non si può procedere ad applicare il metodo se nel corso nell’anno precedente sono stati effettuati acquisti di altri prodotti (quelli non afferenti alla ventilazione) per un ammontare superiore al 50% di tutti gli acquisti e le importazioni o sono state effettuate cessioni con emissione di fattura per un ammontare superiore al 20% del volume d’affari (tenendo escluse le fatture emesse per la vendita di beni strumentali). La ventilazione dei corrispettivi ha resistito nel tempo anche alle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi, che l’hanno contemplata nelle specifiche tecniche dei registratori telematici.
Queste, comunque, le regole stabilite per la gestione della ventilazione: