Diritto privato, commerciale e amministrativo
19 Giugno 2024
La richiesta del debitore è il mezzo che innesca la speciale sequenza procedimentale della “vendita diretta” (art. 568-bis c.p.c.).
Il D.Lgs. 149/2022, attuativo della L. 206/2021, ha introdotto nel codice di rito gli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c. Tali disposizioni delineano un istituto del tutto nuovo che prevede la possibilità di liquidare l’immobile pignorato mediante l’espletamento di una peculiare “vendita diretta” (in tal senso la rubrica dell’art. 568-bis c.p.c.) sollecitata dal debitore.
Più precisamente, in virtù di specifica domanda, corredata da una offerta di acquisto del bene sottoposto a esecuzione, il debitore può ottenere che la vendita forzata si svolga, non con le modalità ordinarie, ma in virtù di uno speciale procedimento.
È con lo studio n. 19-2024/PC che il Consiglio Nazionale del Notariato ha delineato i contorni della nuova forma di vendita diretta del bene soggetto a pignoramento. Lo studio in commento si prefigge innanzitutto di illustrare l’iter legislativo che ha condotto alla introduzione degli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c. avendo cura di individuare gli eventuali istituti affini cui potrebbe essersi ispirata la Riforma Cartabia. Ma andiamo con ordine e illustriamo le novità.