Imposte dirette

11 Novembre 2024

Vendita di e-book: cosa scegliere tra auto-pubblicazione e piattaforme?

Approfondimento sulle implicazioni fiscali per gli autori, con particolare attenzione a Iva e Irpef e alle diverse tipologie contrattuali.

La vendita di e-book può avvenire in 2 modi principali: vendita diretta e vendita indiretta.

Vendita diretta: l’autore gestisce autonomamente la vendita tramite il proprio sito web o piattaforma e-commerce. Quando si vende l’e-book direttamente dal “proprio” sito web, si sta esercitando un’attività di “commercio elettronico diretto” (art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011). In questo caso, l’attività è assimilata a una vera e propria attività commerciale, con l’obbligo di aprire una partita Iva e di certificare la vendita o tramite fattura (generalmente nel B2B), o tramite annotazione nei corrispettivi se il committente è un privato consumatore B2C (si applica in sostanza la disciplina delle vendite per corrispondenza). L’aliquota Iva applicabile è generalmente quella ridotta del 4% (art. 1, c. 637 L. 208/2015), a condizione che l’e-book sia identificato da un codice ISBN e presenti le caratteristiche distintive di un libro (circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E/2016).

Esempio: Mario, uno scrittore indipendente, decide di vendere il suo romanzo in formato digitale direttamente dal suo sito web. Dovrà aprire una partita Iva (anche se svolta occasionalmente, è considerata un’attività commerciale in quanto finalizzata a generare un profitto; un indicatore di commercialità non è tanto il numero di copie quanto l’intenzione del profitto ed il fatto di avere anche un proprio sito internet).

Vendita indiretta: l’autore cede i diritti di sfruttamento economico a piattaforme come Amazon, Kindle, Direct Publishing o Apple Books. In questo caso, il regime fiscale dipenderà dal tipo di contratto stipulato:

a) contratto di distribuzione: l’autore riceve una commissione su ogni vendita effettuata dalla piattaforma. Anche in questo caso, l’attività è assimilabile a una vendita diretta, con le relative implicazioni fiscali;

b) contratto di cessione del diritto d’autore: l’autore cede i “diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell’opera” e riceve dei compensi (royalties). In questo caso, i compensi percepiti sono considerati redditi di lavoro autonomo (art. 53, c. 2, lett. b) del Tuir), con l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 20%, e con la spettanza di deduzioni forfetarie del 25% o 40% (a seconda dell’età).

Esempio: Anna, autrice di romanzi fantasy, ha firmato un contratto con Amazon per la distribuzione del suo ultimo libro (e-book). Riceverà una royalty del 70% su ogni copia venduta. I compensi percepiti saranno considerati redditi di lavoro autonomo. Giova sottolineare che, a differenza di quanto avviene quando il corrispettivo è erogato da un soggetto residente in Italia, nei casi in cui l’editore o la piattaforma sia “non residente”, non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto del 20%.

L’autore è tenuto a dichiarare integralmente i compensi percepiti nella propria dichiarazione dei redditi, nella sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo. Nello specifico, i compensi dovranno essere indicati nel modello Redditi PF, quadro RL, rigo RL25. Anche in questo caso, l’autore potrà beneficiare delle deduzioni forfetarie del 25% o 40% previste per i redditi da lavoro autonomo, a seconda della sua età.

L’importo della deduzione dovrà essere indicato al rigo RL29 del modello Redditi PF. (È fondamentale sottolineare che la tassazione dei redditi prodotti all’estero è regolata dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e gli altri Paesi. Queste convenzioni definiscono le modalità di attribuzione del diritto di imposizione sui redditi e possono prevedere meccanismi per evitare una doppia tassazione).

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