Agricoltura ed economia verde
25 Gennaio 2022
L’Agenzia delle Entrate rende noto l’elenco dei Comuni in cui si sono verificate nel 2021 variazioni a colture praticate sui terreni agricoli che comportano variazioni della rendita da utilizzare nella prossima dichiarazione dei redditi.
La Gazzetta Ufficiale 29.12.2021, n. 308 riporta l’elenco dei Comuni per i quali l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei dati relativi alle colture agricole praticate nel 2021 contenuti nella banca dati catastale.
Si tratta dell’annuale adempimento richiesto dall’art. 2, c. 33 D.L. 3.10.2006, n. 262 convertito nella L. 24.11.2006, n. 286 al fine di provvedere all’aggiornamento delle rendite dei terreni da utilizzare ai fini fiscali.
L’aggiornamento dell’utilizzo dei suoli avviene sia a seguito delle denunce di variazione presentate dai proprietari dei terreni e sia in modalità automatica sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati (proprietari e conduttori) agli organismi pagatori (es. Agea) ai fini della erogazione dei contributi comunitari in agricoltura.
L’avviso in Gazzetta Ufficiale si limita a mettere a disposizione l’elenco, in ordine alfabetico e per Provincia, dei Comuni in cui sono verificate variazioni mentre l’individuazione delle particelle interessate da aggiornamenti, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo delle deduzioni eventualmente spettanti, è possibile, oltre che online sul sito dell’Agenzia, anche accedendo, senza termine, presso le sedi territoriali della stessa Agenzia ovvero presso ciascun Comune interessato ove i dati sono però consultabili per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato.
In presenza di difformità fra le situazioni risultanti dagli atti e quelle di fatto, è possibile richiedere la correzione all’ufficio del Territorio mediante istanza di autotutela che, comunque, non interrompe il termine per la presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in G.U. e, quindi, entro il 28.04.2022.
Relativamente alle denunce di variazione presentate spontaneamente dai proprietari dei terreni rammentiamo che l’obbligo è previsto dall’art. 30 del Tuir, secondo il quale le variazioni delle colture praticate devono essere denunciate all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio entro il 31.01 dell’anno successivo a quello in cui sono verificate mediante l’apposito modello 26 ovvero mediante la procedura telematica associata al software DOCTE 2.0.
Le variazioni delle colture praticate che comportano un aumento della rendita hanno effetto dall’anno successivo a quello in cui sono verificate, mentre se danno origine a una diminuzione della rendita possono essere fatte valere già dall’anno in cui sono verificate.
Ove, però, la denuncia di variazione sia eseguita oltre tale termine, le variazioni in diminuzione della rendita hanno effetto dall’anno in cui è stata presentata la denuncia.
Nel caso in cui le variazioni siano state comunicate ad un Organismo pagatore ai fini dell’accesso a contribuzione pubblica (es. contributi PAC) come, peraltro, avviene nella quasi totalità dei terreni agricoli è lo stesso organismo a trasmettere le modifiche all’Agenzia con conseguente esonero dall’adempimento spontaneo ex art. 30 Tuir citato.
Le variazioni intervenute nel corso del 2021 comunicate all’Organismo pagatore con la domanda di aiuto per l’ottenimento dei contributi comunitari (cd. PAC) sono già acquisite dall’Agenzia delle Entrate con validità dalla prossima dichiarazione dei redditi.
Ai fini Imu, invece, la base di calcolo è rappresentata dalla rendita dominicale presente in Catasto al 1.01 e, pertanto, non si tiene conto delle variazioni di coltura intervenute successivamente.