IVA

09 Luglio 2024

Variano le sanzioni per mancato ricevimento della fattura

Per le violazioni commesse a decorrere dal 1.09.2024 il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario prevede una sanzione del 70% a meno di comunicare la mancata fatturazione entro 90 giorni.

Il soggetto passivo Iva che effettua un acquisto, nello svolgimento dell’attività esercitata, deve verificare il ricevimento della relativa fattura per non incorrere in sanzione.

Ai sensi dell’art. 6, c. 8, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 attualmente vigente, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione, previo pagamento dell’Iva, con le seguenti modalità:

  • se non ha ricevuto la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’Ufficio competente nei suoi confronti, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

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