Altre imposte indirette e altri tributi
23 Febbraio 2021
L'art. 110, cc. da 1 a 7 D.L. 104/2020 ha riproposto la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Ambito soggettivo – L’art. 110, c. 1 D.L. 104/2020, convertito in L. 126/2020, consente alle imprese assoggettate a Ires e più in particolare alle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile e alle norme speciali. La norma agevolativa interessa anche i soggetti Irpef e Ires che operano in regime di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è rappresentato dal bilancio al 31.12.2020.
Beni agevolabili – Possono essere oggetto di rivalutazione sia le immobilizzazioni materiali (compresi i beni di costo unitario inferiore ad € 516,00 e i beni completamente ammortizzati) che i beni immateriali (se giuridicamente tutelati) con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Effetti della rivalutazione – Il maggior valore attribuito a beni e partecipazioni può essere riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo chiuso al 31.12.2021. In caso di cessione, assegnazione al socio o cessione o destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore di beni rivalutati, avvenuta in data anteriore al 31.12.2024, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Determinazione dell’imposta sostitutiva – La normativa non obbliga la società a eseguire anche la rivalutazione “fiscale”, ma pone una scelta, ossia, per avere il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni rivalutati, è necessario il versamento della suddetta imposta sostitutiva. In mancanza la rivalutazione ha solo valore civilistico.
Se si opta per il riconoscimento ai fini fiscali, in conseguenza dei maggiori dei beni iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 3% sia per i beni ammortizzabili, che per i beni non ammortizzabili.
Affrancamento del saldo di rivalutazione – Il legislatore consente, in via facoltativa, di procedere all’affrancamento (anche parziale) della riserva di rivalutazione, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, di importo pari al 10%.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in apposita riserva di rivalutazione, che ai fini fiscali è considerata in sospensione di imposta. Per esempio, nel caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non affrancato di 100, una Srl sconterà l’Ires pari a 21 (24 – 3 di credito per imposta sostitutiva); i soci persone fisiche dovranno assoggettare le somme ricevute a imposta sostitutiva del 26%. L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con imposta sostitutiva al 10% consentirebbe alla società di non scontare l’Ires, mentre il socio persona fisica sarà sempre tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva del 26%.