Altre imposte indirette e altri tributi

09 Settembre 2024

Valori bollati: controlli da parte delle Entrate

Valori bollati: controlli da parte delle Entrate

Nell’esercizio dell’attività imprenditoriale è cosa frequente l’acquisto di valori bollati, quali ad esempio marche da bollo e francobolli; essi non possono essere considerati beni e sono assimilati al denaro.

Si premette che la cessione di valori bollati sotto il profilo Iva è considerata un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. i) del D.P.R. 633/1972; sul valore di cessione non può essere applicata l’Iva.

All’atto dell’acquisto, in contabilità, si andrà a rilevare una doppia movimentazione monetaria, ossia una uscita di cassa/banca in relazione al metodo di pagamento utilizzato e una corrispondente entrata di cassa per il valore nominale dei valori bollati. Al termine dell’esercizio i valori bollati ancora presenti in cassa troveranno opportuna collocazione nella voce dell’attivo patrimoniale “Denaro e valori in cassa”.

L’acquisto dei valori bollati comunque rappresenta un costo per l’impresa per cui lo stesso andrà a confluire in dichiarazione. Va effettuata una distinzione in ragione del regime contabile adottato dall’impresa, ovvero se trattasi di impresa in regime di contabilità ordinario o semplificato.

Nel regime di contabilità ordinario il costo dei valori bollati avrà competenza economica al loro utilizzo, non rilevando ai fini del costo la data del loro acquisto; in regime di contabilità semplificato il costo andrà rilevato all’atto dell’acquisto dei valori bollati vigendo il criterio di cassa ed andrà rettificato in presenza di eventuali valori bollati in giacenza alla chiusura dell’esercizio.

Vi potrebbe essere qualche criticità in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria; in sostanza vi potrebbe essere un recupero fiscale per il principio dell’inerenza qualora non utilizzati per l’esercizio dell’attività e/o per la mancanza o incompletezza dei documenti di acquisto che in questo caso non è rappresentato dalla fattura.

Sul punto si osserva che per ritenere il costo non inerente l’Amministrazione Finanziaria deve provare tale circostanza e documentare che i valori bollati sono stati utilizzati per fini diversi da quelli dell’attività esercitata; il secondo aspetto per quanto attiene alla certezza del costo, ai sensi della R.M. 29.10.1976, n. 1684 è sufficiente che l’acquisto sia documentato da una ricevuta emessa dal cedente i valori bollati che riporti il valore e la quantità degli acquisti, nonché il timbro di individuazione della rivendita e la sottoscrizione del gestore o di chi è autorizzato a sostituirlo, con idonea indicazione del soggetto acquirente.

La documentazione di cui innanzi appare idonea a far vincere qualsiasi tipo di presunzione formulata dall’Amministrazione Finanziaria; sul punto è poi opportuno osservare che ulteriore elemento per poter vincere un’eventuale presunzione operata dall’Amministrazione Finanziaria, è l’istituzione di una scrittura contabile elementare; le scritture elementari sono redatte in forma libera e sono riferite a singoli fatti di gestione senza che via siano relazioni e/o collegamenti con altri avvenimenti; ad esempio un registro di carico e scarico dei valori bollati che riporti il loro utilizzo. Trattandosi di un documento non obbligatorio non vi è nessun obbligo di vidimazione e può essere tenuto in forma libera.

Nel caso di rilievi dell’Amministrazione Finanziaria che vedono il recupero del costo per i valori bollati, in presenza dei documenti citati, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria appare percorribile con buone possibilità di riuscita.

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