Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Marzo 2024
Il correntista può fondare la propria difesa sulle stampe dall’home banking dell’estratto conto.
La Cassazione, con la sentenza n. 2607/2024, ha rilevato come sia indubbio che l’inferenza del mondo delle nuove tecnologie nella sfera del diritto processuale civile riguarda soprattutto l’analisi dei singoli mezzi di prova. Pertanto, prosegue la Corte, è necessario comprendere in quale, tra le tre macro-classificazioni (atto pubblico, scrittura privata, riproduzione meccanica), debba rientrare la pagina web e, per l’effetto, quale valore probatorio possa attribuirsi a un documento costituito dalla mera stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal database della banca opposta (e non di un soggetto terzo), cioè dai suoi archivi informatici.
Il tema della natura giuridica e dell’efficacia probatoria della pagina web o della sua stampa cartacea non ha ricevuto significativa attenzione in dottrina e giurisprudenza, a differenza di quel che è accaduto ad altri documenti informatici o riproduzioni di documenti informatici possibili contenenti atti e fatti giuridicamente rilevanti: si pensi a quanto già sancito, circa il contenuto, l’efficacia probatoria e i relativi limiti dello short message service (Cass. n. 5141/2019), secondo cui lo short message service (sms) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.