Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Aprile 2024
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui è illegittima la presunzione di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette, fondato esclusivamente sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28.03.2024, n. 8386, ha affrontato il caso di un accertamento induttivo, ai fini delle imposte dirette, con il quale si richiedeva ai contribuenti la maggiore imposta derivante da un atto di vendita immobiliare. Il presupposto su cui l’Ufficio fondava la pretesa era unicamente la definizione, da parte dell’acquirente, del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
Il giudizio di appello, in particolare, riteneva legittimo l’accertamento induttivo, basato sul valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro, e precisava inoltre che il contribuente (venditore) non aveva fornito la prova contraria ai fini delle imposte dirette.
Avverso la decisione d’appello il contribuente ricorre per Cassazione affermando che la pretesa erariale, in tema di imposte dirette, si fonda unicamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente deduce, in particolare, la violazione dell’art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, la quale ha previsto che l’esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi sulla base del solo valore dichiarato accertato o definito ai fini dell’imposta di registro.
La decisione di legittimità, in continuità con altre sentenze sia di merito che di legittimità (Cassazione: sentenze nn. 9513/2018 e 12131/2019), conferma la bontà delle censure formulate dal ricorrente e statuisce che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione Finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.