Finanza e banche

28 Giugno 2024

È valido il mutuo con il tasso “alla francese” (seconda parte)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito definitivamente che la mancata indicazione del regime di ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta degli interessi debitori, non determina la nullità parziale del contratto di mutuo.

Sul punto si sono registrati orientamenti divergenti nella giurisprudenza di merito. A titolo esemplificativo si menziona la Corte d’Appello di Bari, la quale si è espressa negativamente, giudicando come affetta da nullità, per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418, c. 2 c.c., nonché per violazione della forma scritta ex art. 117, c. 4 del TUB, la clausola interessi che prevede l’esplicitazione, in contratto, del solo TAN del rapporto, senza alcuna indicazione né del TAE né del regime finanziario impiegato per l’elaborazione del piano di ammortamento (Corte App. Bari, sentenza 3.11.2020, n. 1890).

Contrariamente invece, il Tribunale di Napoli ha escluso la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa, affermando che “sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell’interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza) l’applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all’art. 1283 c.c.”.

Pertanto, ha ritenuto di non ravvisare profili di indeterminatezza e ciò in quanto il contratto recherebbe la chiara indicazione di tutti gli elementi necessari a determinare il piano di ammortamento: importo mutuato, tasso d’interesse, numero e periodicità delle rate (Trib. Napoli, sentenza 15.01.2021, n.416).

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