Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Gennaio 2025
Un contribuente ha disconosciuto le relate di notifica prodotte dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia, la Cassazione ritiene che ciò non sia sufficiente per impedire al Giudice di fondare la sua decisione su detto documento.
Con l’ordinanza n. 32062/2024 la Corte di Cassazione ha rilevato che l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Il disconoscimento idoneo si ha quando la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.