Diritto privato, commerciale e amministrativo
16 Aprile 2024
Sovente accade che negli atti introduttivi una parte assistita da più avvocati indichi la PEC di uno solo di essi per ricevere le notifiche di legge; tuttavia, tale indicazione non è vincolante.
La notifica della sentenza eseguita presso l’indirizzo PEC di uno dei co-difensori, ancorché in atti sia espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria siano eseguite all’indirizzo PEC di altro difensore, deve ritenersi regolare ai fini della validità del decorso del termine breve ad impugnandum. Tale principio è stato emesso nell’ambito di un articolato giudizio in cui la parte soccombente reclamava il decorso del termine per impugnare, laddove la notifica dell’atto presupposto era stata eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello che la parte, assistita da più di un avvocato, aveva indicato negli atti di causa.
Se in passato le Sezioni Unite avevano chiarito inequivocabilmente la necessità di collegare l’effetto acceleratorio della notifica del provvedimento al procuratore costituito, rimanevano incertezze sulla validità, per il decorso del termine breve ad impugnandum, della notifica ad uno solo dei difensori nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso altro codifensore nel circondario dell’ufficio giudiziario dove si teneva il processo.
La Cassazione con l’ord. 808/2024 ha chiarito che non è possibile configurare alcun diritto a ricevere le notificazioni in via esclusiva presso il difensore domiciliatario indicato all’atto della costituzione in giudizio della parte. Né può avere alcuna portata idonea ad escludere la validità della notifica della sentenza alla PEC del codifensore, ai fini del regolare decorso del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., l’indicazione, all’atto della costituzione della parte in giudizio, dell’indirizzo per le comunicazioni.