Diritto del lavoro e legislazione sociale
10 Aprile 2024
L’ordinanza n. 8898/2024 conferma la validità della conciliazione giudiziale, anche su diritti normalmente non negoziabili per i lavoratori, grazie al ruolo di garanzia del giudice.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 4.04.2024 n. 8898, ha affrontato il tema della validità della conciliazione giudiziale anche quando ha ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore.
Quando parliamo di “diritti indisponibili del lavoratore”, ci riferiamo a quei diritti che la legge o i contratti collettivi riconoscono al lavoratore e che, in linea generale, non possono essere oggetto di rinuncia o transazione da parte del lavoratore stesso. Ad esempio, il diritto alla retribuzione minima, al riposo settimanale, alle ferie, ecc.
Il caso e il ricorso in Cassazione – La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo aver lavorato per anni in maniera irregolare e dopo aver subito un licenziamento verbale, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione che riteneva viziato. La conciliazione prevedeva la rinuncia a pretese economiche in cambio di denaro e della promessa di una futura assunzione.
Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento di differenze retributive e indennizzi. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano avevano rigettato le sue richieste, ritenendo che con la conciliazione avesse rinunciato alle pretese. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la nullità della conciliazione perché avente ad oggetto diritti indisponibili.