Accertamento, riscossione e contenzioso

06 Novembre 2024

Vaghi gli elementi costituitivi dei crediti d’imposta non spettanti

Crediti d’imposta non spettanti a largo raggio dopo la rivisitazione della loro definizione contenuta nel D.Lgs. 14.06.2024, n. 87.

Appare concreto il pericolo che il Fisco contesti l’assenza di ulteriori (e imprecisati) elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta che esulano da violazioni, quantitative o procedurali, strettamente connesse con l’utilizzo dell’incentivo.

Nozione di crediti d’imposta non spettanti – A seguito delle modifiche apportate dal decreto di riforma del sistema sanzionatorio, la nuova definizione di crediti non spettanti (art. 1, c. 1, lett. g-quinquies) D.Lgs. 15.06.2024, n. 87) ricomprende:

– i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

– i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

– i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Verifiche ispettive: il presumibile impatto della nuova definizione di credito d’imposta non spettante – Stante il tenore normativo l’Amministrazione Finanziaria potrà accertare la “non spettanza” dei crediti in difetto, oltre che dei “prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza” di “ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta”.

L’indubbia dilatazione della nozione di crediti non spettanti a (imprecisati) “ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta”, immaginiamo, avrà inevitabili conseguenze sui controlli in materia di compensazione dei crediti d’imposta, permettendo all’Amministrazione Finanziaria di disconoscere incentivi utilizzati in compensazione per motivazioni estranee all’alveo definitorio fin qui accolto dalla giurisprudenza di legittimità di “crediti non spettanti” riferiti a mere violazioni di soglie di utilizzabilità o delle procedure e/o formalità, anche temporali, previste per il loro utilizzo.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui sia stata omessa l’indicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3, D.L. 23.12.2013, n. 145, nell’apposito quadro RU del mod. Redditi nell’anno di maturazione e in quelli successivi, ovvero al caso in cui non sia stata operata sempre nell’ambito del mod. Redditi la variazione in aumento del credito d’imposta pubblicitario di cui all’art. 57-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, per il quale manca una disposizione che preveda espressamente la non rilevanza ai fini Ires e Irap.

Alcune osservazioni – Sussiste pertanto l’esigenza di identificare, con precisione, quali siano gli “ulteriori elementi o particolarità qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”, la cui mancanza impedisce la cristallizzazione della fattispecie agevolativa, essendo evidente che non tutti gli elementi (e soprattutto gli adempimenti connessi e correlati) che partecipano al perfezionamento della procedura incentivante assumono un necessario rilievo costitutivo, potendo influire su aspetti meramente formali ovvero non incidere in modo assoluto sull’efficacia validante dell’agevolazione.

Per tale ragione è necessariamente auspicabile, a parere di chi scrive, un ulteriore sforzo definitorio normativo che faccia chiarezza, anche in via esemplificativa, sui requisiti base della “non spettanza” che non possono non essere strettamente connessi, oltre al difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza, unicamente a mere irregolarità riguardanti aspetti quantitativi o temporali dell’utilizzo.

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