Antiriciclaggio
23 Dicembre 2022
Se le disposizioni della Manovra saranno approvate, dal 1.01.2023 il limite per i pagamenti in contanti sarà innalzato a 4.999,99 euro: un piccolo riassunto e cosa cambia anche nell’organizzazione dello studio del commercialista.
Per un motivo o per l’altro, la manovra di bilancio di fine anno arriva sempre all’ultimo minuto: una delle disposizioni, quella dell’ art. 69, c. 1, lett. b) prevede l’innalzamento della soglia per i pagamenti in contanti a 4.999,99 euro. Cercando di utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile, reputo sia opportuno un piccolo riepilogo sulla limitazione ai pagamenti in contanti e sui riflessi sulle attività dello studio di un commercialista.
L’art. 49, c. 1 D.Lgs. 231/2007 prevede che è vietato il trasferimento tra soggetti diversi – sia persone fisiche che giuridiche – quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (cioè il limite è 4.999,99 euro).
Si sottolinea che la norma prevede espressamente che vi siano soggetti diversi: il titolare della ditta individuale può prelevare dalla cassa della ditta (cosa peraltro sconsigliabile) la somma ipotetica di 20.000 euro, poiché non si realizza un trasferimento tra soggetti diversi, mentre i soci di una società di persone non possono prelevare, ciascuno in acconto, utili per una somma superiore ai 4.999,99 euro, poiché il trasferimento avviene da un soggetto (la società) nei confronti di un altro soggetto (il socio). Così come posso liberamente prelevare (cosa del tutto sconsigliabile) dal mio conto corrente 60.000 euro e pagare 15 fatture (magari di 15 fornitori diversi) di 4.000 euro ciascuna.
Per aggirare la norma, a fronte di una fattura di 9.000 euro, potrei effettuare 2 pagamenti in contanti, ciascuno di 4.500 euro, in questo caso debbo fare attenzione a non ricadere in quella che viene definita un’operazione “frazionata” ex art. 1, c. 2, lett. v) D.Lgs. 231/2007, cioè un’operazione di importo superiore al limite, posta in essere con più operazioni inferiori al limite effettuate in tempi diversi e in circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, fatta salva la possibilità per gli organi di vigilanza di ritenere l’operazione, appunto, “frazionata”. Non rientra nel novero delle operazioni frazionate il pagamento effettuato in base alle condizioni contrattuali: è quindi opportuno considerare le condizioni di pagamento indicate in fattura. Qualora in una fattura di 9.000 euro sia indicato che il pagamento avviene a 30 e 60 giorni, potrò pagare in contanti 4.500 euro a 30 giorni e 4.500 euro a 60 giorni.
Non si considera frazionato il pagamento, ad esempio, del compenso annuale fisso dovuto all’odontoiatra per gli apparecchi dentali con pagamento in contanti in rate mensili (fatto salvo poi l’impossibilità di detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi), così come non è frazionato l’addebito per la tenuta della contabilità annuale effettuato in quattro rate trimestrali. Nella contabilità, qualora l’incasso da clienti anche con assegni avvenga mediante imputazione in un unico conto cassa, è opportuno che venga specificato il mezzo di pagamento, in ipotesi “incasso da cliente XY con assegno” , ad evitare complicazioni nel caso di controlli.
Infine, per adempiere all’obbligo di formazione, occorre informare i collaboratori dello studio che si occupano della tenuta delle contabilità o che comunque visionano gli estratti conto, di rilevare le eventuali operazioni in contanti al di sopra della nuova soglia e informarne il titolare dello studio, che è obbligato a trasmettere una segnalazione alla Ragioneria dello Stato competente, ai fini di evitare la sanzione prevista per l’omessa segnalazione (da 3.000 a 15.000 euro). Ci sarebbe ancora molto da dire. Ma per motivi di spazio mi fermo qui.