Diritto del lavoro e legislazione sociale
10 Giugno 2024
Si diffonde sempre più la “tentazione” da parte delle aziende di legare la timbratura di rilevazione della presenza all’impiego di tecnologie che rilevano dati biomedici.
Si diffonde sempre più la “tentazione” da parte delle aziende di legare la timbratura di rilevazione della presenza (o di inizio della prestazione, se si tratta di “timbratura” da remoto), all’impiego di tecnologie che, rilevando dati biomedici incontrovertibili, collegano indissolubilmente l’avvenuta timbratura al soggetto che la effettua, circostanza che il classico “badge” non garantisce.
In merito alla questione, sciogliamo immediatamente la riserva se l’azienda, che volesse installare un sistema di lettura delle impronte digitali o dell’iride al solo scopo di sostituire la rilevazione presenza classica, non debba chiedere autorizzazione alle strutture territorialmente competenti dell’ispettorato nazionale del Lavoro.
La norma (art. 4 L. 300/1970), rinnovata dal D.Lgs. 148/2015 semplicemente ed espressamente non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.