Imposte dirette

20 Maggio 2024

Utilizzo dei crediti 4.0 secondo l’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 25/E/2024 per l’utilizzo dei crediti 4.0: come anno si deve indicare l’anno di completamento dell’investimento e non l’anno di interconnessione. 

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 15.05.2024, n. 25/E ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei crediti per investimenti “Transizione 4.0”, disponendo che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione, requisito sine qua non per utilizzare il credito in compensazione, le imprese che hanno inviato l’apposita comunicazione, messa a disposizione col D.M. Imprese 24.04.2024, possono utilizzare in compensazione i crediti indicando i codici tributo menzionati dalla risoluzione 12.04.2024, n. 19/E e come anno di riferimento: l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione invece dell’anno di interconnessione come originariamente disposto dalla risoluzione 13.01.2021, n. 3/E.

Nel caso in cui i crediti utilizzati non trovino riscontro nelle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy gli F24 saranno scartati.

Si ricorda che nelle more dell’uscita del suddetto decreto del 24.04.2024, il 12.04.2024 è uscita appunto la risoluzione 19/E/2024 che disponeva di indicare questi codici tributo:

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939”, denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, D.L. n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, D.L. n. 34 del 2020”.

E per i codici tributo 6936 e 6937 disponeva di indicare quale anno di riferimento: 2023 o 2024, mentre per gli altri codici: 2024.

Ora tale risoluzione è stata appunto superata dal decreto che ha emesso le comunicazioni da inviare indicando (così come chiarito sul sito del GSE):

  • quale “periodo di realizzazione degli investimenti”: come data iniziale la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili e come data finale la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti;
  • la firma elettronica qualificata del rappresentante legale;
  • all’interno dei campi utilizzare solo il punto e non la virgola per i decimali.

Le comunicazioni devono essere inviate al GSE tramite la PEC: transizione4@pec.gse.it.
Tale PEC è abilitata solo a ricevere tali comunicazioni; pertanto, per eventuali richieste informative è possibile:

  • compilare il form “Richiedi Supporto” sul portale assistenza clienti del GSE;
  • scrivere all’indirizzo supportoimprese@gse.it.

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