Altre imposte indirette e altri tributi
17 Febbraio 2025
Con la risposta all’interpello n. 30/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di indicazione degli utili della dichiarazione di successione.
Nel caso in cui una società abbia erogato agli eredi del de cuius, titolare del diritto di usufrutto su una certa percentuale di partecipazioni sociali, le somme dovute a quest’ultimo in forza di una delibera assembleare per la distribuzione degli utili approvata prima della morte dell’usufruttuario, ma non ancora eseguita alla data del decesso, gli importi percepiti dagli eredi (già nudi proprietari delle partecipazioni) devono essere interamente indicati nella dichiarazione di successione, al netto dell’imposta sostitutiva applicata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 12.02.2025, n. 30.
Nel caso esaminato, Tizio donava ai propri figli la nuda proprietà del 17,5% delle quote di Alfa Spa, mantenendone l’usufrutto vitalizio. Successivamente, la società deliberava la distribuzione di utili. Considerato che Tizio moriva 10 giorni dopo la delibera, gli utili venivano versati ai figli. In questo contesto, in sede d’interpello, all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto di chiarire la necessità di:
– inserire il credito vantato dal defunto (per effetto degli utili liquidati) integralmente ovvero solo parzialmente (in quanto già di competenza in qualità di nudi proprietari) nella dichiarazione di successione;
– indicare le somme nel relativo ammontare lordo, ovvero al netto dell’imposta sostitutiva del 26% applicata dalla società all’atto dell’erogazione.