Diritto privato, commerciale e amministrativo

28 Settembre 2024

Usura e finanziamenti tra privati

La qualificazione del rapporto contrattuale secondo le categorie civilistiche tradizionali deve procedere attraverso l'analisi dei contenuti contrattuali alla luce dei parametri menzionati all'art. 2, c. 2 L. 108/1996.

La L. 108/1996 ha novellato l’art. 644 c.p., stabilendo che è punito con la reclusione “chiunque” si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, interessi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. La legge stabilisce che gli interessi sono usurari o quando superano il limite determinato dal Ministero dell’Economia sulla base dell’art. 2 della stessa (usura c.d. oggettiva o in astratto) ovvero quando, benché inferiori a tale limite, chi li dà o li promette si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e il tasso convenuto risulti comunque sproporzionato rispetto alla controprestazione, considerando le caratteristiche della fattispecie concreta e il tasso medio di operazioni simili (usura c.d. soggettiva o in concreto).

Il giudice civile resta, dunque, vincolato all’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive previste dall’art. 644 c.p. per ritenere il finanziamento accordato a condizioni usurarie; mentre, in relazione alla previsione di cui all’art. 644, c. 3, primo periodo, c.p., lo stato di bisogno dell’usurato e l’approfittamento di tale stato dall’altra parte rileveranno solo nel caso in cui il tasso-soglia oggettivo non sia superato.

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