Immobiliare

08 Ottobre 2024

Usufrutto e agevolazioni prima casa, l’indicazione delle Entrate

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 192/2024 chiarisce definitivamente che l'acquisto del diritto di usufrutto non è sufficiente per mantenere l'agevolazione prima casa in caso di vendita anticipata dell'immobile.

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 192/2024 ha messo definitivamente a punto una questione che ha generato numerosi dubbi tra contribuenti e professionisti: è possibile mantenere le agevolazioni prima casa in caso di vendita anticipata dell’immobile acquistato con tali benefici e successivo acquisto di un diritto reale limitato, come l’usufrutto o la nuda proprietà? Un quesito che ha a lungo diviso contribuenti e professionisti ha trovato risposta con la recente risposta n. 192/2024. Al centro del dibattito c’era la possibilità di mantenere le agevolazioni prima casa in caso di vendita anticipata dell’immobile e successivo acquisto di un diritto reale limitato, come l’usufrutto.

Caso concreto – Un contribuente, avendo venduto entro 5 anni un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, intendeva acquistare, entro il termine di un anno previsto dalla normativa, un diritto di usufrutto su un nuovo immobile. La sua domanda era chiara: poteva così mantenere le agevolazioni?

Risposta dell’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta inequivocabile: no.

L’acquisto del diritto di usufrutto, o di altri diritti reali limitati, non è sufficiente per mantenere le agevolazioni prima casa. La motivazione è semplice: la normativa prevede che, in caso di vendita anticipata dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, per evitare la decadenza dal beneficio sia necessario acquistare entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

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