Imposte dirette
14 Giugno 2024
Una domanda che non ha mai trovato una risposta normativa né un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate: qual è la sorte delle quote di ammortamento “sterilizzate” nel regime forfetario dopo la fuoriuscita dallo stesso?
L’Agenzia delle Entrate non si è mai ufficialmente espressa riguardo al trattamento degli ammortamenti per i beni acquistati durante il regime forfetario, in caso di successiva fuoriuscita dal regime agevolato.
Tuttavia, l’art. 1, c. 72 L. 190/2014 prevede che “Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli artt. 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto”.
La norma, dunque, affronta il tema della possibile plusvalenza o minusvalenza, così pensando di colmare, senza però cogliere l’obiettivo, il tema della rilevanza reddituale di componenti negative che, per evidenti motivi, necessitano di un più puntuale inquadramento, anche per evitare irrazionali penalizzazioni o vantaggi fiscali.