Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
21 Ottobre 2022
Si allunga la serie dei bonus energia. Il D.L. 144/2022 concede alle imprese un contributo del 40% sui costi di ottobre e novembre, sempre a condizione che ci siano stati dei rincari nel 3° trimestre 2022.
Dopo i decreti 4/2022, 17/2022, 21/2022, 115/2022, è ora il decreto 144/2022 (Aiuti-ter) a compensare le imprese per i maggiori costi energetici. Anche il Decreto Aiuti-ter, come i precedenti, interviene a favore delle imprese energivore e non. Limitandoci alle imprese non energivore, gli interventi del D.L. 144/2022 assicurano un credito d’imposta pari al 30% della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno a 4,5 KWh.
Rispetto alle precedenti agevolazioni, va subito notato che la misura del credito di imposta si è incrementata e la soglia di accesso legata alla potenza installata si è ridotta. A questo proposito l’Agenzia ha chiarito che l’impresa beneficia del contributo purché almeno un punto abbia potenza almeno pari a quanto indicato nel decreto pro tempore vigente.
La condizione per l’accesso al beneficio è che i costi medi per KWh della componente energia elettrica abbiano subito un incremento superiore al 30% nel confronto fra il 3° trimestre 2022 e il 3° trimestre 2019.
In maniera sostanzialmente analoga, il D.L. 144/2022 ha introdotto un ulteriore bonus per i consumi di gas naturale, anche a favore delle imprese non gasivore, pari al 40% della spesa sostenuta per i consumi di gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas calcolato come media riferita al 3° trimestre 2022 si sia incrementata di almeno il 30% rispetto al medesimo prezzo medio del 3° trimestre 2019.
Il D.L. 144/2022 riproduce a carico dei fornitori di energia e di gas naturale gli stessi obblighi previsti dal D.L. 115/2022. Il fornitore dovrà comunicare al proprio cliente, dietro esplicita richiesta di quest’ultimo, il calcolo dell’incremento di costo e l’importo del credito di imposta spettante per i mesi ottobre e novembre 2022.
Tale comunicazione potrà essere richiesta, per evidenti ragioni, solo quando il fornitore è rimasto il medesimo tra il 3° trimestre 2019 e il 3° trimestre 2022, altrimenti l’impresa dovrà elaborare autonomamente i conteggi.
Il termine a disposizione del fornitore è di 60 giorni dal termine del periodo agevolato, quindi con scadenza entro fine gennaio. Anche l’utilizzo del bonus, esclusivamente in compensazione, ha una scadenza che è fissata al 31.03.2023. Il credito di imposta può, però, essere ceduto anche a soggetti finanziari, purché in unica soluzione. I crediti ceduti sono soggetti al visto di conformità e devono essere utilizzati dal cessionario entro la medesima data del 31.03.2023.
Quanto alle condizioni di accesso, l’Agenzia ha riconosciuto il diritto al contributo alle imprese di nuova costituzione in quanto il prezzo medio dell’energia (PUN) è sicuramente salito di oltre il 30% rispetto al 2019. Per le altre imprese, invece, occorre valutare se esisteva un contratto a prezzo fisso che ha consentito all’impresa di tutelarsi in altro modo.
Ricordiamo, infine, che i bonus energetici sono esenti da imposizione.