Accertamento, riscossione e contenzioso
29 Novembre 2024
Gli ISA non possono essere considerati i nuovi studi di settore. Per questo non si può affermare che il contribuente che non raggiunge il punteggio 8 sia un evasore.
Il contribuente che non raggiunge almeno un punteggio di 8 agli ISA non può essere etichettato come un evasore perché bisogna innanzitutto precisare che i punteggi sintetici di affidabilità fiscale, così come disciplinati dall’art. 9-bis D.L. 50/2017, non sono in grado di misurare l’evasione fiscale, ma, all’esatto contrario, sono stati introdotti nel nostro ordinamento per svolgere attività di compliance.
La loro introduzione si è resa necessaria per superare gli studi di settore che invece hanno avuto la presunzione di determinare, sulla base di astratte e incomprensibili funzioni algoritmiche, l’importo annuale di ricavi e compensi sottratti all’imposizione.
Questa netta differenza fra i due strumenti succedutesi nel tempo è evidente nell’art. 9-bis, c. 1, secondo il quale gli ISA sono stati introdotti “al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione Finanziaria”.