Diritto del lavoro e legislazione sociale
11 Ottobre 2024
Con nota 8.10.2024 n. 7296, l’INL fornisce nuove indicazioni operative per l’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa.
Facendo seguito alle precedenti indicazioni operative fornite con le note nn. 1357/2024 e 6774/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde a ulteriori richieste di chiarimento ponendo l’attenzione su aspetti riguardanti la modalità di rilevazione e tracciabilità della recidiva nelle violazioni commesse e la notifica del provvedimento di diffida ex art. 6 D.Lgs. 103/2024.
Diffida amministrativa ora per allora – Un primo aspetto che la nota n. 7296/2024 coglie l’occasione di rimarcare è il “dies a quo” per l’applicabilità del provvedimento di diffida amministrativa, specificando che sarà applicabile anche per le violazioni “di lieve entità” commesse prima del 2.08.2024 che non siano state ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Ai fini della procedibilità, restano ferme le ulteriori condizioni previste dall’art. 6, c. 1 D.Lgs. 103/2024, ovvero che la violazione in questione sia stata rilevata per la prima volta nell’arco di un quinquennio e che questa non riguardi obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.