ETS ed Enti non commerciali
19 Ottobre 2020
Nelle organizzazioni di volontariato è vietato retribuire le cariche sociali, con l'eccezione dei membri dell’organo di controllo (art. 2397, c. 2, C.C.).
La nota 9.07.2020, n. 6213, del Ministero del Lavoro – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha risposto a 3 quesiti sollevati dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente in materia di volontari e incompatibilità con qualunque forma di retribuzione, in materia di nomina degli amministratori negli enti del Terzo settore e in materia di validità per le assemblee in cui vengono deliberate le modifiche statutarie.
Gli Ets possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma anche l’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato purchè risponda ai requisiti declinati nell’art. 17, c. 2 del Codice del Terzo settore, tra i quali spicca in primis la gratuità. Con eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate entro limiti massimi predefiniti, la norma stabilisce il divieto dei rimborsi forfetari e l’incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è socio, associato o tramite cui presta attività volontaria.
L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle organizzazioni di volontariato dall’art. 34, c. 2 del Codice del Terzo settore, il quale peraltro prevede una deroga espressa a tale principio per i soli componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali, indicati nell’art. 2397 C.C.
Per tutti i restanti enti del terzo settore diversi dalle organizzazioni di volontariato, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8, c. 3, lett. a) del Codice del Terzo settore. I tecnici del Ministero ricordano che la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni: da un lato, eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, come ribadisce il sopra richiamato art. 8, cc. 2 e 3, lett. a). In ogni caso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno tenere conto rispettivamente delle previsioni di cui agli artt. 33, c. 1, e 36, del Codice del Terzo settore.