Imposte dirette
21 Marzo 2024
Le norme contenute nel Codice Antimafia, concernenti gli obblighi degli amministratori giudiziari in materia di imposte sui redditi, sono state assorbite dall’art. 6 del nuovo Tuir, attualmente in pubblica consultazione.
La proposta di Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che individua e riorganizza le norme vigenti in materia, è stata messa in pubblica consultazione fino al 13.05..2024. Nel nuovo art. 6, che conserva la stessa numerazione e titolo del precedente, sono stati aggiunti i commi dal 4 al 7, per assorbire le disposizioni contenute nell’art. 51 D.Lgs. 6.09.2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia.
Pertanto, nell’unico corpus dell’art. 6 “Classificazione dei redditi”, si legge nel nuovo c. 4 che I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dal c. 1 (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi) e con le stesse modalità applicate prima del sequestro.
Al successivo art. 6, c. 5 si prende in considerazione l’ipotesi in cui il sequestro si protragga oltre il periodo d’imposta in cui ha avuto inizio. In tal caso il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall’amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d’imposta stabiliti dai nuovi testi unici “Versamenti e Riscossioni” e “Adempimenti e Accertamento”.