Società e contratti
24 Novembre 2022
Le 2 tipologie determinanti ai fini delle regole di tassazione del reddito accantonato.
La differenza fra il trust trasparente e il trust opaco è conseguenza della Finanziaria 2007 che, modificando l’art. 73 del TUIR, ha incluso il trust tra i soggetti passivi IRES, riconoscendo un’autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali. Ai fini della tassazione, il legislatore ha individuato 2 tipologie di trust:
Per “beneficiario di reddito individuato” si deve intendere un soggetto che esprima una capacità contributiva attuale rispetto a quel reddito. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal gestore del trust (trustee) il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.
Ciò implica una riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari ed esclude ogni discrezionalità in capo al trustee per quanto riguarda sia l’individuazione dei beneficiari, sia l’eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, perché il trust possa essere considerato trasparente, è necessario che il diritto all’assegnazione del reddito nasca ab origine a favore di determinati beneficiari.
Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto dell’imputazione per trasparenza e comporta la classificazione del trust come opaco. Invero, se il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito, vuole dire che ha anche un potere su quel reddito, che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Di conseguenza quel reddito è imputato al trust opaco e non al beneficiario.
È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust, mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari hanno diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.