Amministrazione e bilancio
30 Settembre 2024
L’art. 4, lett. o) L. 104/2024 interviene sull’art. 101, c. 8 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra la fattispecie di scioglimento, aggiungendo all’art. 4, c. 2 del CTS due nuove fattispecie: Trust Onlus e Onlus controllate da enti esclusi.
Il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede l’abrogazione della disciplina delle Onlus (artt. 102, c. 2, lett. a) e 104, c. 2). Le Onlus potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione al Runts entro il 31.03 del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea relativa alle misure fiscali previste dal Titolo X del CTS.
Il passaggio da Onlus a ETS o a impresa sociale, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del CTS, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e 4, c. 7, lett. b) D.P.R. 633/1972.
Le Onlus, tuttavia, possono anche scegliere di non iscriversi al Runts, perdendo la qualifica di Onlus e assumendo la veste di ente commerciale o ente non commerciale, ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir, con conseguente devoluzione del patrimonio.
L’art. 4, lett. o) L. 104/2024 interviene sull’art. 101, c. 8 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente.
Si è fatto cenno, in precedenza, all’ipotesi in cui una Onlus, per i più svariati motivi, non intende iscriversi al Runts; la norma in esame si occupa, invece, di 2 situazioni particolari in cui all’ente è impedito di entrare nel Terzo settore. Si tratta dei trust Onlus e delle Onlus controllate da enti “esclusi”.
In effetti, l’art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 prevede che: “non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti”.
Sono, peraltro, previste alcune fattispecie di esclusione di applicazione della norma di cui sopra: i corpi volontari dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta e le ex Ipab trasformatesi in soggetti di diritto privato.
La lett. o) dell’art. 4 già citato aggiunge a esse 2 fattispecie particolarmente interessanti:
– i trust, dotati della qualifica di Onlus. Si pensi, ad esempio, al trust previsto dalla legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016), costituito per l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con disabilità grave;
– le Onlus che, a causa di una situazione di direzione e coordinamento o di controllo da parte dei soggetti di cui all’art. 4, c. 2 del CTS (enti esclusi), non possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore.
La perdita della qualifica di Onlus per i soggetti sopra elencati non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente, ad alcune condizioni:
– gli statuti dell’ente devono prevedere espressamente lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, senza finalità di lucro, e i beni devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle suddette attività;
– in caso di scioglimento, per qualunque causa, gli enti devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 148, c. 8 del Tuir.
In conclusione, si può dire che la norma ha cercato in qualche modo di porre rimedio a 2 situazioni particolarmente delicate in cui le Onlus, indipendentemente dalla loro volontà, perdendo la qualifica, sono costrette a devolvere il patrimonio, pur continuando a esercitate attività di interesse generale. Si tenga presente, infatti, che:
– i trust Onlus non hanno la possibilità di iscriversi al Runts, in quanto non avrebbero soggettività giuridica (C.M. Lavoro 21.04.2022, n. 9). Con l’abrogazione delle Onlus, questi enti avrebbero rischiato di dover devolvere il patrimonio, che era stato costituito a tutela di persone svantaggiate;
– analogo discorso agevolativo vale anche nei confronti di alcuni soggetti meritevoli che, nel tempo recente, sono sorti come ente strumentale di associazioni di carattere “sociale” per lo svolgimento di attività solidaristiche.