ETS ed Enti non commerciali
19 Agosto 2024
L’art. 4, lett. o) L. 104/2024, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” modifica il c. 8 dell’art. 101 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non comporta lo scioglimento dell’ente.
Il Codice del Terzo settore prevede l’abrogazione della disciplina delle Onlus (vedi art. 102, c. 2, lett. a) e art. 104, c. 2). Le Onlus potranno attivare la procedura per richiedere la propria iscrizione al RUNTS entro il 31.03 del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea relativa alle misure fiscali previste dal Titolo X del CTS.
Il passaggio da Onlus a ETS o a impresa sociale, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del CTS, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 10, c. 1, lett. f) D.Lgs. 460/1997 e 4, c. 7, lett. b) D.P.R 633/1972.
Le Onlus, tuttavia, possono anche scegliere di non iscriversi al Runts, perdendo la qualifica di Onlus e assumendo la veste di ente commerciale o ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir, con conseguente devoluzione del patrimonio.
Il 25.06.2024 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il DDL 1097, concernente “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, poi divenuto la L. 104/2024. L’art. 4, lett. o) interviene sull’art. 101, c. 8 del CTS, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente.
Si è fatto cenno, in precedenza, all’ipotesi in cui una Onlus, per i più svariati motivi, non intende iscriversi al Runts; la norma in esame si occupa, invece, di 2 situazioni particolari in cui l’ente non può entrare nel Terzo settore. Si tratta dei trust Onlus e delle Onlus controllate da enti “esclusi”.
In effetti, l’art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 prevede che non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
Sono peraltro previste alcune fattispecie di esclusione di applicazione della norma del comma di cui sopra: i corpi volontari dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano e della Valle d’Aosta e le ex Ipab trasformatesi in soggetti di diritto privato.
L’art. 4, lett. o) in commento aggiunge a esse 2 fattispecie particolarmente interessanti:
La perdita della qualifica di Onlus per i soggetti sopra elencati non integra l’ipotesi di scioglimento ad alcune condizioni:
In conclusione, si può dire che la norma ha cercato in qualche modo di porre rimedio a 2 situazioni particolarmente delicate in cui le Onlus, indipendentemente dalla loro volontà, perdendo la qualifica, sono costrette a devolvere il patrimonio, pur continuando a esercitate attività di interesse generale. Si tenga presente, infatti, che: