Altre imposte indirette e altri tributi

28 Gennaio 2025

Trust, novità sulla tassazione

Il D.Lgs. 139/2024, introducendo l’art. 4-bis nel D.Lgs. 346/1990, ha previsto a regime l’anticipo del prelievo al momento del vincolo dei beni in trust e l’imposizione indiretta commisurata al solo momento del trasferimento dei beni e diritti al beneficiario.

Con il D.Lgs. 139/2024, che ha previsto il nuovo art. 4-bis nel D.Lgs. 346/1990, il dato normativo si allinea all’orientamento ormai consolidato del Giudice di legittimità e razionalizza il regime fiscale rispetto ai fondamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Il presupposto dell’imposta sulle donazioni, così come quello delle imposte ipotecarie e catastali, risulta infatti integrato solo qualora si verifichi un arricchimento effettivo e definitivo nel patrimonio di un soggetto, per cui non può essere generato dalla mera costituzione di un vincolo di destinazione, atto di per sé neutro, non rivelatore di alcun evento sintomatico di capacità contributiva.

Anche il dato normativo ha limitato l’obbligo impositivo ai soli trust e vincoli di destinazione giuridicamente idonei a procurare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. Di conseguenza, sono esclusi da ogni rilevanza fiscale i trust privi di scopo liberale, come i cd. trust liquidatori e i trust di garanzia, recependo anche in tal caso l’approdo conclusivo della giurisprudenza di legittimità.

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