Diritto

03 Maggio 2023

Tribunale di Torino: nuova esdebitazione per vecchie procedure

Alla domanda di esdebitazione proposta in epoca successiva all’entrata in vigore del Codice della crisi, ma relativa a un fallimento dichiarato sotto l’egida della Legge Fallimentare, è applicabile la disciplina dettata dal nuovo art. 280.

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta civile, lo scorso 17.03.2023, si è pronunciato sull’istanza di esdebitazione depositata da una ditta individuale dichiarata fallita con sentenza del 22.07.2020 (in vigenza, pertanto, del R.D. 267/1942).

La questione preliminare da definire consisteva nello stabilire se in un simile procedimento dovesse essere applicata la disciplina dell’esdebitazione regolata dal nuovo Codice della crisi in vigore dal 15.07.2022 ovvero quella contenuta nella Legge Fallimentare.

Le conseguenze di questa decisione non sono affatto irrilevanti in quanto le due discipline, seppur di fatto coincidenti circa i presupposti sostanziali previsti dall’art. 280 del Codice della crisi e dall’art. 142, c. 1 L.F., differiscono considerato che la nuova normativa non contempla più tra i requisiti dell’esdebitazione quello cosiddetto “oggettivo” della soddisfazione almeno parziale dei creditori (art. 142, c. 2 L.F. – “l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”). Infatti, l’art. 280 del Codice della crisi concede l’esdebitazione al debitore (ex fallito) che:

  • non ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
  • non ha distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, né cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  • non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi a essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
  • non ha beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
  • non ha già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte.

Tuttavia, il nuovo articolo non dispone nulla in merito alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

È opportuno evidenziare come già la giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del Codice della crisi propendesse per il principio del favor debitoris: era già diffusa una progressiva tendenza a “svalutare” il requisito oggettivo dell’esdebitazione, che è passato da una soddisfazione “almeno in parte” a una “in percentuale non irrisoria” dei creditori (cfr. Cass. Civ. 20.04.2017, n. 9917, Cass. Civ. 27.03.2018, n. 7550 e Cass. 30.07.2020, n. 16263), comportando, pertanto, la concessione del beneficio dell’esdebitazione anche in presenza di pagamenti di crediti percentualmente molto bassi rispetto alla massa passiva accertata in sede concorsuale.

Emblematico è il precedente della Corte d’Appello di Bologna del 18.02.2022, nel quale si afferma che “il requisito oggettivo per l’esdebitazione deve considerarsi tacitamente abrogato, a meno di voler dar adito a ingiustificate disparità di trattamento tra vecchi falliti e nuovi soggetti sottoposti alla liquidazione giudiziale o sovraindebitati, legittimati questi ultimi a chiedere la liberazione dei debiti pregressi in presenza dei soli requisiti soggettivi. Ne deriva che se anche dovesse essere ammessa la permanenza nell’ordinamento attuale del parametro oggettivo esso dovrebbe essere svalutato ed interpretato nel senso assolutamente favorevole al debitore”.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, alcuni Tribunali (tra gli altri, Trib. Verona 2.12.2022 e Trib. Mantova 9.02.2023) hanno ritenuto applicabile la “nuova” disciplina dell’esdebitazione anche per procedure fallimentari anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa sulla base di una motivazione che fa leva, da un lato, sull’assenza di una regolazione del diritto transitorio con specifico riferimento a tale istituto e, dall’altro, sulla sua peculiare natura.

Il Tribunale di Torino, ritendendo di adire all’orientamento appena richiamato, ha evidenziato come l’art. 390 del Codice della crisi, rubricato “Disciplina transitoria”, stabilisca al c. 1 l’ultrattività della Legge Fallimentare e della L. 3/2012 solo per alcuni istituti. La norma in esame non contiene, infatti, alcun riferimento espresso all’esdebitazione, né pare farvi implicito riferimento a meno che non si intenda qualificarla come naturale propaggine di una procedura fallimentare chiusa antecedentemente al 15.07.2022 o pendente a tale data. Tuttavia, l’istituto in discorso risulta dotato di una propria autonomia rispetto alla procedura concorsuale a cui accede: in primo luogo, sul piano procedimentale, il deposito di un ricorso per l’esdebitazione dà luogo a un procedimento autonomo e in secondo luogo, sul piano sostanziale, l’esdebitazione ha una sua autonomia che la rende qualificabile come istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, poiché atta a regolare ciò che sopravvive alla procedura concorsuale.

Giova, infine, ricordare che l’ultrattività richiamata dall’art. 390, c. 2 del Codice della crisi è da intendersi riferita al solo aspetto procedimentale e non anche alla disciplina concernente i presupposti di diritto sostanziale, i quali devono essere accertati sulla base del principio dell’irretroattività della legge.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits