IVA
13 Gennaio 2025
La norma italiana sulle triangolazioni nazionali UE mostra criticità dopo la Direttiva 2018/1910. Analisi e soluzioni operative.
Le triangolazioni interne comunitarie, ossia quelle operazioni in cui 2 operatori italiani sono coinvolti nella cessione di beni a un acquirente comunitario, hanno sempre rappresentato un capitolo complesso della normativa Iva. In particolare, prima dell’entrata in vigore della Direttiva UE 2018/1910, l’art. 58 D.L. 331/1993 consentiva di applicare un regime di “non imponibilità alla prima cessione effettuata tra 2 operatori italiani”, a condizione che il trasporto fosse “curato dal primo cedente”. Questa interpretazione, pur non sempre condivisa dalla giurisprudenza (Cassazione n. 4098/2000), “era stata confermata dalla circolare 23.02.1994, n. 13/E”.
La Direttiva UE 2018/1910 ha introdotto il concetto di “cessioni a catena”, con l’obiettivo di semplificare il trattamento Iva delle operazioni intracomunitarie. In particolare, l’art. 41-ter D.L. 331/1993, introdotto con il D.Lgs. 192/2021, dispone che, in una cessione a catena, il trasporto deve essere imputato “a una sola cessione”, che si configura come cessione intracomunitaria.
La coesistenza dell’art. 58 con il nuovo regime introdotto dalla Direttiva UE pone numerosi interrogativi. In particolare, si pone il dubbio se sia ancora possibile applicare il regime di non imponibilità previsto dall’art. 58 alla prima cessione di una triangolazione interna, considerato che il trasporto deve essere imputato a una sola cessione.