Paghe e contributi

10 Febbraio 2024

Trattamento integrativo 2024: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con circolare 6.02.2024, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento alle novità introdotte dal primo modulo di revisione della disciplina Irpef contenuto nel D.Lgs. 216/2023. Tra le materie esaminate, anche il trattamento integrativo ex art. 1, c. 1 D.L. 3/2020.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 216/2023, recante il primo modulo di riforma della disciplina dell’Irpef, come da L. 111/2023, viene disposta una modifica alle modalità di calcolo del trattamento integrativo di cui all’art. 1, c. 1 D.L. 3/2020.

Si ricorderà che il predetto trattamento è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda sia di ammontare superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 del Tuir (detrazione di lavoro dipendente); mentre, per i soggetti con un reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro, il beneficio è riconosciuto quando la somma di particolari detrazioni risulti di importo superiore all’Irpef lorda, in misura pari alla differenza tra la somma delle medesime detrazioni e l’imposta lorda, fermo restando il limite di 1.200 annui.

Tra le novità introdotte dal citato decreto di riforma, per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo, del Tuir, per i titolari di redditi che non superino 15.000 euro, è stata innalzata a 1.955 euro, in luogo di 1.880 euro previsti in precedenza.

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Per effetto di tale modifica, le modalità di calcolo del trattamento integrativo hanno subito un lieve ritocco al fine di neutralizzare la perdita del beneficio per alcuni soggetti, tenuto conto che la sua attribuzione è determinata in base alla capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.

Nello specifico, considerato il citato innalzamento della detrazione di lavoro dipendente a 1.955 euro, per il 2024 il trattamento integrativo, fermo restando il limite di 1.200 euro annui, è attribuito quando l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati è superiore all’importo della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

In concreto, la novella adegua la modalità di calcolo introducendo un correttivo che mantiene la detrazione a 1.880 euro solo ai fini del calcolo in esame.

Con circolare 6.02.2024, n. 2, par. 1.3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione deve essere apportata solo alla detrazione indicata nell’art. 13, c. 1, lett. a), primo periodo del Tuir e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera (detrazioni minime spettanti nella misura di 690 euro e di 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato) che non sono state oggetto di modifica.

In merito al trattamento in oggetto, è utile ricordare che non sono state apportate variazioni alle modalità applicative, pertanto il riconoscimento da parte del sostituto d’imposta è automatico al verificarsi delle condizioni di spettanza, senza richiesta del lavoratore, fermo restando che quest’ultimo può decidere di rinunciarvi con comunicazione scritta da consegnare al datore di lavoro.

Restano confermate, infine, le modalità di erogazione, per cui il trattamento integrativo è corrisposto mese per mese dal sostituto d’imposta con conguaglio a fine anno ovvero a fine rapporto se la risoluzione si verifica prima della fine dell’anno. Il sostituto recupera gli importi attraverso la compensazione con gli importi a debito nel modello F24. Con il conguaglio di fine anno il sostituto di imposta recupera l’importo del trattamento non spettante ma corrisposto, in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro, salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro, per i quali è previsto il recupero in un’unica soluzione.

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